1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione autonoma, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della regione.
3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.
4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di nomina di competenza regionale, nonché le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.
a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;
b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione autonoma;
c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione autonoma;
d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione autonoma e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.